Anagrafe Ovicaprina

 

Con il Regolamento CE 21/2004, la Comunità Europea ha previsto che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina.

L’applicativo web per l’Anagrafe Ovicaprina, accessibile dal Portale del Sistema Informativo Veterinario (https://www.vetinfo.sanita.it), ha reso disponibile a tutti gli utenti riconosciuti (ASL, detentori, Associazioni professionali, ecc.) un insieme di funzionalità atte a soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento stesso. Tramite il sito web, i servizi web e le modalità di upload di file in formato ascii, il CSN ha inoltre messo a disposizione altre funzionalità non strettamente obbligatorie dal Regolamento CE 21/2004 nel tentativo di raggiungere un risultato qualitativo e quantitativo ottimale nella realizzazione della banca data ovicaprina.

Ogni capo ovino e caprino da vita (ad eccezione di quelli destinati al macello entro 12 mesi di età e che non sono destinati a scambi intracomunitari né all’esportazione verso i Paesi terzi) è identificato con un codice individuale, attribuito dal Sistema Informativo dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica e strettamente associato all’allevamento. Tale codice individuale deve essere riportato sui mezzi di identificazione applicati all’animale, uno dei quali consiste in un marchio auricolare e l’altro in un identificativo leggibile elettronicamente (marchio o bolo).

 

È compito del detentore aggiornare la BDN, registrando per ogni azienda le seguenti informazioni:

  • il numero totale di ovini e di caprini presenti nell’allevamento così come rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno e la data in cui è stato effettuato il rilevamento;
  • i codici identificativi degli animali identificati individualmente a partire dalla data dell’1 gennaio 2008.

Per questi ultimi è prevista la registrazione in BDN di tutti gli spostamenti entro 7 giorni dallo specifico evento. Questa incombenza, di esclusiva responsabilità dell'allevatore, può essere svolta direttamente dal detentore oppure può essere delegata ai Centri di Assistenza Agricola, all'Associazione Italiana Allevatori o al Servizio Veterinario di competenza.

 

Per ciascun allevamento la BDN contiene inoltre tutte le operazioni di carico e scarico di partite di animali, per gli animali non identificati individualmente, per i quali è prevista una identificazione semplificata, ottenuta applicando a ciascun animale una marca auricolare su cui è riportato il codice identificativo dell’azienda di nascita.

La notifica delle movimentazioni è resa più agevole dalla funzionalità per la gestione dei Modelli 4 informatizzati; in un modello elettronico sono riportate tutte le informazioni anagrafiche e sanitarie registrate in BDN e relative all’allevamento di origine; il modello compilato dal detentore (o dal suo delegato), può essere validato in automatico dal sistema o, a seconda dei casi, autorizzato da un operatore del Servizio Veterinario, utilizzando uno specifico modulo web.

 

I responsabili dei mattatoi sono tenuti a registrare in BDN le macellazioni di capi ovicaprini, siano essi identificati individualmente o in modo semplificato.

 
 
© IZSAM Agosto 2016
 
 
 
 
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