Legislazione

Inquadramento giuridico e definizioni di legge

Con la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, il legislatore ha introdotto nell’articolo 9 della Costituzione il principio della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali, anche nell’interesse delle future generazioni, e ha modificato l’articolo 41, stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute, all’ambiente e agli animali.

A livello unionale, l’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) riconosce gli animali quali esseri senzienti e impone agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere animale nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione.

Nonostante tale rafforzamento della tutela, nell’ordinamento civile italiano gli animali continuano a essere qualificati come beni mobili ai sensi degli articoli 810 e 812 del Codice civile. In ambito penale, la tutela è garantita attraverso i reati previsti nel Titolo IX-bis del Codice penale rubricato dal 2025 “Dei delitti contro gli animali” grazie alla legge 82/2025, denominata Legge “Brambila”  e dall’articolo 727 c.p. La legge “Brambilla” ha, inoltre, inasprito le sanzioni previste nei reati soprarichiamati e ha apportato modifiche al Codice di procedura penale introducendo, ad esempio, l’affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca.

Numerose fonti normative, nazionali ed europee, introducono definizioni settoriali di animale, animale da compagnia, equino, equino registrato, operatore, stabilimento e detentore, particolarmente rilevanti nei settori della sanità animale, dell’identificazione e della tracciabilità.

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