Legislazione
Allevamento e detenzione
Identificazione, registrazione e anagrafe equina
Il sistema di identificazione e registrazione degli equini è disciplinato in coerenza con il quadro unionale in materia di sanità animale e tracciabilità, il cui riferimento principale è il Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law).
Le modalità applicative sono definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, che disciplina il documento unico di identificazione a vita, i metodi di identificazione e le informazioni minime da registrare.
A livello nazionale, la gestione dell’anagrafe equina è affidata al Ministero della Salute tramite la Banca Dati Nazionale (BDN – VETINFO), ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167. Nel d.lgs. 134/2022 sono contenute le disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Come previsto nel d.lgs. 134/2022 è stato emanato il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 recante il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R).
Mantiene la sua validità e specificità il Decreto del Ministero della Salute 30 settembre 2021 “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini” che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe degli equini, definendo il Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) e attribuendo ruoli e responsabilità a operatori, veterinari autorizzati e autorità competenti.
Ogni equino deve essere identificato individualmente mediante:
- codice unico a vita (UELN);
- documento unico di identificazione a vita;
- mezzo fisico di identificazione (trasponder o metodo equivalente).
Il documento di identificazione deve accompagnare l’animale durante gli spostamenti, fatte salve le deroghe previste dalla normativa unionale, e deve essere restituito in caso di morte, smarrimento o furto dell’animale.
Strutture di ricovero
L’ordinamento nazionale non prevede una disciplina settoriale organica sui requisiti strutturali e funzionali dei ricoveri per equini analoga a quella vigente per altre specie zootecniche (Disposizioni sulla protezione degli animali in allevamento). Su alcuni aspetti (es. gestione delle deiezioni, concimaia, etc.) permangono tuttavia obblighi indiretti derivanti dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 contenete norme in materia ambientale.
Nel d.lgs. 134/2022 sono considerati e definiti gli stabilimenti per il ricovero collettivo di equini ossia stabilimento finalizzati al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari. Nel D.M. 7 marzo 2023 tale tipologia di stabilimento trova ulteriore specificazione includendo le attività di addestramento e di equitazione, quali maneggio e scuderia, gli ippodromi, in cui si svolgono competizioni di ippica, oltre che i centri di incremento ippico. In questi stabilimenti l’operatore è il soggetto responsabile di tutti i capi detenuti, in un determinato periodo. Per ognuno dei capi in BDN devono essere registrati il proprietario e le altre informazioni previste nel medesino decreto del 2023, dal regolamento 429/2016 e dal decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, incluse le movimentazioni.
Indicazioni tecniche non vincolanti sui requisiti minimi di benessere strutturale sono contenute in un documento di soft law il Codice per la tutela e la gestione degli equidi (2009) prodotto dalla FISE e divulgato nel novembre dal Ministero della Salute ma che, per le sue stesse caratteristiche, non riveste la valenza di fonte normativa.
Trattamenti farmacologici
Attualmente l’impiego dei medicinali veterinari è regolato dal Regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, applicabile dal 28 gennaio 2022, che ha armonizzato la disciplina a livello europeo. Il Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6.
Elemento centrale è la distinzione tra equini:
- destinati alla produzione di alimenti (DPA);
- esclusi dalla produzione di alimenti (non DPA).
Lo status è indicato nel documento unico di identificazione. Il cavallo atleta, ai sensi del d.lgs. 36/2021, è necessariamente non DPA.
Dal 2022 la prescrizione dei medicinali veterinari avviene esclusivamente tramite Ricetta Elettronica Veterinaria (REV – VETINFO). Per gli equini non DPA è obbligatoria la prescrizione tramite REV, senza obbligo di registrazione dei trattamenti.
Riproduzione animale
La disciplina della riproduzione animale è stata riordinata dal d.lgs. 15 febbraio 2018, n. 52, che ha stabilito i principi fondamentali in materia di gestione genetica e zootecnica.
Sotto il profilo sanitario sono di riferimento il regolamento (UE) 429/2017 e gli specifici regolamenti di delegazione e esecuzione a esso collegati
Resta applicabile il D.M. 19 luglio 2000, n. 403, che disciplina la monta naturale, la fecondazione artificiale, la gestione del materiale seminale ed embrionale e i requisiti dei riproduttori equini, in coordinamento con il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la movimentazione di sperma, ovociti ed embrioni.