Legislazione

Fine vita

Il d.lgs. 36/2021 vieta la macellazione e la soppressione dei cavalli atleti non più utilizzati, salvo i casi di abbattimento umanitario per gravi e irreversibili condizioni patologiche, previo accertamento veterinario e nel rispetto delle norme sul benessere animale.

In caso di decesso, la carcassa dell’equino non DPA è classificata come sottoprodotto di categoria 1 ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, con modalità di smaltimento disciplinate dal Regolamento (UE) 142/2011. Il sotterramento è consentito esclusivamente alle condizioni e con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e dalle linee guida nazionali e regionali. Queste modalità di smaltimento sono integrate e specificate nelle Nuove Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (UE) 142/2011 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

 


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