Informazioni generali

Fine vita

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Il D.Lgs. 36/2021 prevede che lo status di cavallo atleta sia attribuito a quei cavalli che non sono destinati alla produzione alimentare. Nello stesso decreto, è vietato macellare o sopprimere gli animali non più utilizzati in attività sportive, salvo eccezioni per l'abbattimento umanitario, che è previsto solo quando l'animale ha subito eventi infausti che ne hanno compromesso irreversibilmente le capacità motorie o vitali, allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza. Il divieto di soppressione del cavallo, se non per motivi umanitari, solleva importanti considerazioni sul mantenimento del cavallo atleta non più impegnato in attività sportive. In molti casi, i cavalli vengono destinati alla vita in paddock e mantenuti per affetto. Sarebbe auspicabile che ci fosse un incremento di pensionari pubblici o privati per i cavalli che terminano la loro carriera sportiva per infortunio o per anzianità. Un esempio è la pensione istituita nel comune di Siena dal 1991. 

In caso di decesso, la carcassa del cavallo non DPA e quindi del cavallo atleta, viene classificata come sottoprodotto di categoria 1 ai sensi del Reg. CE 1069/2009. Ciò comporta modalità specifiche di smaltimento, come indicate nel Reg. UE 142/2011. Tuttavia, le "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002"prevedono una deroga per gli animali da compagnia e gli equidi, che possono essere smaltiti tramite sotterramento, purché vengano rispettate le norme vigenti e si ottengano gli opportuni permessi dalle autorità competenti territoriali.

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