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Anagrafe equina, identificazione e registrazione degli equini

Il D.L. 147/2003, convertito in legge dalla L. 200/2003, ha affidato all'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). L'obiettivo era creare una banca dati per l'identificazione e la registrazione univoca degli equidi presenti sul territorio nazionale attraverso un unico sistema informatizzato di raccolta dati, organizzato per azienda, detentore, proprietario, razza, tipologia d'uso e localizzazione territoriale degli allevamenti e/o strutture ospitanti gli equini. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato il D.M. 5 maggio 2006 (Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE) e il D.M. 9 ottobre 2007 (Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe degli Equidi) per la gestione dell'anagrafe equina. Successivamente, il D.lgs. 29/2011 ha previsto sanzioni per le violazioni delle norme sull'anagrafe e l'identificazione degli equidi. Con la legge 167/2017 (art. 13, comma 3), le attribuzioni in capo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'anagrafe ed identificazione degli equidi sono passate al Ministero della Salute. Quest'ultimo è chiamato ad organizzare e gestire l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 196/1999 (Banca Dati Nazionale).
Il Reg. (UE) 429/2021 e il suo regolamento di esecuzione, Reg. (UE) 963/2021, che ha abrogato il Reg. (UE) 262/2015, indicanoi metodi di identificazione e registrazione degli equini attualmente di riferimento. Questo regolamento ha stabilito norme generali sulla responsabilità degli Stati membri di istituire un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi gli equini. Gli Stati membri devono istituire e mantenere una banca dati informatizzata degli animali terrestri detenuti. Su questa banca dati devono essere registrate determinate informazioni minime relative agli equini, ossia un codice unico a vita per l'equino, il metodo di identificazione dell'equino e lo stabilimento di detenzione, inteso come luogo in cui l'equino è abitualmente detenuto.
I detentori sono tenuti ad identificare gli equini individualmente mediante codice unico a vita, documento unico di identificazione a vita correttamente compilato e un mezzo fisico di identificazione o altro metodo che colleghi in maniera inequivocabile l’equino con il documento unico di identificazione.
Il Regolamento (UE) 6/2019 sui medicinali veterinari ha stabilito norme specifiche per la somministrazione di medicinali veterinari. Inoltre, il regolamento richiede che siano conservate registrazioni dei trattamenti sugli equini destinati alla produzione di alimenti e che determinate informazioni siano incluse nel documento unico di identificazione a vita. Il regolamento definisce diverse parole, tra cui equino, equino registrato, equino destinato alla macellazione, operatore, proprietario, stabilimento, stabilimento di residenza, stabilimento di ricovero collettivo, marchio, trasponder, Universal Equine LIFE Number o numero UELN, e documento unico di identificazione a vita.
Il Decreto del Ministero della Salute del 30 settembre 2021, adottato di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha disciplinato la "Gestione ed il funzionamento dell'anagrafe degli equini", che è un sistema di identificazione e registrazione chiamato "Sistema I&R". Questo decreto definisce l'anagrafe degli equini come un sistema di identificazione e registrazione con un significato sanitario. Il decreto richiama le definizioni contenute nel Regolamento (UE) 963/2021, attribuisce le competenze e le responsabilità del funzionamento del Sistema I&R tra soggetti pubblici e privati, individua i soggetti deputati all'identificazione e registrazione degli equini (tra cui i veterinari autorizzati) e definisce gli obblighi dell'operatore in materia di identificazione e registrazione degli equini e di riconoscimento degli stabilimenti.


Il documento di identificazione degli equini non DPA è rilasciato da organismi specificati nel decreto. In alcune situazioni, è previsto il rilascio di un duplicato o di un sostitutivo del documento. Il documento deve contenere tutte le istruzioni necessarie per la sua compilazione e i dati relativi all'autorità competente o all'organismo delegato, in lingua francese, inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha sede l'autorità competente o l'organismo delegato.
Il documento di identificazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • Sezione I – Identificazione
  • Sezione II – Somministrazione di medicinali. Le parti I e II o la parte III di questa sezione devono essere debitamente compilate seguendo le istruzioni fornite nella medesima se zione
  • Sezione III – Marchio di convalida/licenza 
  • Sezione IV – Proprietario 
  • Sezione V – Certificato zootecnico
  • Sezione VI – Registrazione dei controlli di identità 
  • Sezioni VII e VIII – Registrazione delle vaccinazioni
  • Sezione IX – Prove di laboratorio
  • Sezione X – Castagnette (facoltativa).


Il documento di identificazione dell'animale deve essere restituito all'autorità competente o all'organismo delegato in caso di morte, perdita o furto dell'equino. Durante ogni spostamento, sia l'operatore che il trasportatore hanno l'obbligo di assicurare che il documento unico di identificazione a vita accompagni l’equino.
Non è necessario che il documento di identificazione accompagni gli equini registrati o gli equini da allevamento e da reddito:

  • quando sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito immediatamente dal detentore;
  • quando sono montati, guidati, condotti o portati, per un arco di tempo inferiore a ventiquattro ore:
    • nelle vicinanze dello stabilimento di residenza dell’equino e il documento di identificazione a vita possa essere esibito immediatamente;
    • durante la transumanza degli equini verso o di ritorno da pascoli estivi registrati purché i documenti di identificazione possono essere esibiti nello stabilimento di partenza;
  • quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
  • quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino, per massimo ventiquattro ore, il luogo dell’addestramento, della competizione o della manifestazione;
  • quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equidi stessi o l’azienda in cui sono detenuti.


Strutture di ricovero

Mancano disposizioni specifiche nel diritto nazionale per quanto riguarda i requisiti minimi strutturali e funzionali delle strutture di ricovero per cavalli, a differenza di quanto avviene per altre specie animali come le galline ovaiole, i vitelli, i suini e i polli. Nel T.U.LL.SS. del 1925, l'articolo 216 si occupa delle industrie insalubri e le distingueva in due classi; nel 1994, un decreto ministeriale inseriva gli allevamenti di animali e le stalle di sosta tra le industrie insalubri di prima classe. Nel T.U.LL.SS., gli articoli dal 233 al 241 stabiliscono l'obbligo di dotare le stalle di concimaie per evitare la dispersione di liquidi, nonché i requisiti minimi delle concimaie stesse. Anche se posizioni giurisprudenziali e dottrinali sembrano escludere le stalle di equidi detenuti per finalità ludiche-ricreative, sportive, ecc. dall'elenco delle attività insalubri di prima classe, rimane comunque l'obbligo di possedere la concimaia per le stalle di equini adibite a più di due capi. Le caratteristiche strutturali e dimensionali delle concimaie e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici prodotti sono state definite in modo più completo nel D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e nei regolamenti ad esso collegati. 

La possibilità di costruire un ricovero per equini in una determinata area è subordinata alle previsioni contenute nelle disposizioni regionali e comunali, come il regolamento comunale d'igiene. Oltre a questi richiami normativi, principalmente volti alla tutela ambientale, non esistono particolari ed esaustive indicazioni normative sui requisiti strutturali e funzionali dei ricoveri per equini, se non quelle di carattere generale contenute negli articoli 17, 18 e 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954, che sono prevalentemente indirizzati alla prevenzione della diffusione delle malattie infettive e, incidentalmente, al benessere dell'animale. Il Regolamento di Polizia Veterinaria potrebbe essere abrogato dagli emanandi decreti attuativi del Reg. (UE) 429/2016 che prevede la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e la loro biosicurezza. Il D.M. 30.9.2021 definisce lo stabilimento come stabilimento di residenza e stabilimento di ricovero collettivo (ad esempio, maneggi, scuderie), e attualmente le indicazioni sui requisiti strutturali possono essere trovate nel "Codice per la tutela e gestione degli equidi" del 2009, ma non sono esaustive.

 

Trattamenti farmacologici

L'utilizzo dei medicinali veterinari in Italia è regolamentato dal Decreto Legislativo 193/2006 dal quale, tuttavia, sono state eliminate le parti che confliggono con il Regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, applicabile dal 28 gennaio 2022. 

Nell'uso dei medicinali veterinari per i cavalli, la scelta dipende principalmente dalla classificazione dell'animale come destinato o non destinato alla macellazione per il consumo umano. I cavalli destinati alla macellazione per il consumo umano sono soggetti a regole più severe per l'utilizzo dei medicinali. Il Regolamento (UE) 963/2021 prevede la documentazione sullo status dell'equino come destinato o escluso dalla macellazione per il consumo umano. Inoltre, il D.M. 30.9.2021 disciplina il Sistema I&R. 

È importante ricordare che un cavallo atleta (non DPA) non può essere destinato alla macellazione per il consumo umano. Prima di qualsiasi trattamento farmacologico, il veterinario responsabile deve accertare lo status dell'animale. Un cavallo non destinato alla macellazione può accedere a qualsiasi farmaco autorizzato; cosa diversa invece per i cavalli DPA che non possono ricevere tutti i tipi di trattamenti (farmaci non autorizzati per somministrazione in animali destinati al consumo alimentare) se non, ove previsto ed ove accettato, a seguito di variazione dello status da DPA a non DPA. Il veterinario curante, insieme al proprietario dell'animale, deve compilare nella sezione II del documento unico di identificazione tale variazione di status, che è irreversibile, e successivamente incaricarsi di comunicare alle autorità competenti in merito. 

Il Regolamento (CE) 1950/2006 definisce un elenco di “sostanze essenziali” per il trattamento degli equini destinati alla produzione alimentare, al fine di ampliare la gamma di terapie disponibili per garantire il benessere degli animali, senza compromettere la garanzia di un elevato livello di protezione dei consumatori. 

Per gli equini destinati alla macellazione, la prescrizione/somministrazione dei farmaci autorizzati deve essere registrata sul registro dei trattamenti e sul registro unificato delle scorte del veterinario aziendale, se presente.

Questi adempimenti sono obbligatori dal 2022 attraverso la registrazione elettronica del Sistema Ricetta Elettronica veterinaria - VETINFO

Infine, per gli equini non destinati alla macellazione, non esiste l'obbligo di registrazione dei trattamenti, ma c'è l'obbligo di prescrizione attraverso la REV.



Riproduzione animale

La legislazione italiana sulla produzione animale ha subito un riordino recente con l'adozione del Decreto Legislativo n. 52 del 2018, in attuazione dell'articolo 15 della Legge n. 154 del 2016. Questo decreto ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della riproduzione animale, individuando i principi fondamentali con riferimento alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale. 

L'obiettivo del decreto è quello di perseguire, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica. In questo modo, il decreto mira a garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune. 

Il Decreto Legislativo n. 52 del 2018 ha abrogato la Legge n. 30 del 1991 "Disciplina della riproduzione animale". Inoltre, l'articolo 15 del decreto ha stabilito che il rinvio alla legge abrogata fatto da leggi, regolamenti o altre norme deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto stesso. Ciò significa che il decreto del 19 luglio 2000 n. 403 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero della Salute, che abroga tutte le norme regolamentari incompatibili con il regolamento stesso e, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, e successive modifiche, è ancora applicabile. 

Il decreto n. 403/2000 stabilisce le regole per la monta naturale (pubblica e privata), per la fecondazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, per il trattamento degli embrioni e il loro impianto in utero delle fattrici, per la profilassi sanitaria e per l'importazione e l'esportazione di bestiame e materiale da riproduzione. Inoltre, il decreto fornisce dettagliate informazioni sulle caratteristiche e i requisiti che i riproduttori maschi devono avere per le razze bovina, caprina, ovina, bufalina, suina ed equina.

Le fondamentali normative nazionali sulla produzione animale sono integrate da normative regionali. Tuttavia, a differenza del precedente Decreto Ministeriale (D.M.) 172/1994, il D.M. 403/2000 non fornisce indicazioni specifiche sui requisiti sanitari dei riproduttori. In tal senso, la Circolare del Ministero della Salute n° 3 del 1995 è ancora utile, poiché fornisce indicazioni sui controlli da effettuare sugli stalloni adibiti alla riproduzione, sulla base delle previsioni contenute nel decreto 172/1994. È importante notare che, rispetto a quanto indicato nella Circolare, non sono escluse le indagini sanitarie su patologie infettive, e in tal senso, nuove indicazioni sono contenute nel Regolamento UE 429/2016 con riferimento alla movimentazione di materiale quale sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale.

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