Informazioni generali

Benessere dell’equino durante l’utilizzo per finalità sportive, ludico-ricreative e durante il trasporto

Informazioni generali image

 

Questa macroarea riguarda le normative relative al benessere degli equini, e si differenzia dalle normative applicate ad altre specie animali che vengono utilizzate per la produzione di alimenti per l'uomo. Mentre per questi ultimi esiste una produzione normativa orizzontale, per gli equini non destinati all'alimentazione umana non può essere detto lo stesso. Tuttavia, è stata adottata una disciplina specifica per aspetti contingenti ed urgenti della vita degli equini non DPA (ad esempio, gare e manifestazioni sportive). Il Decreto Legislativo n. 146/2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" non si applica agli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni o attività culturali o sportive. Per trovare indicazioni sul benessere degli equini non DPA, si può fare riferimento al "Codice per la tutela e gestione degli equidi" divulgato dal Ministero nel novembre del 2009. Tuttavia, va sottolineato che, a causa della sua natura, questo codice non ha valore di fonte normativa.

In mancanza di una normativa specifica, il protocollo europeo AWIN può fornire indicazioni utili per valutare il benessere dei cavalli. Questo protocollo si basa su evidenze scientifiche e può essere utilizzato in attesa di una normativa specifica, pur non rivestendo carattere legale. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, che recepisce l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, si riferisce principalmente ai cani e ai gatti. Tuttavia, l'articolo 8 del decreto fa esplicito riferimento agli equini in relazione alle manifestazioni popolari (come i palii, le giostre, le quintane, ecc.).È importante notare che molte regioni non hanno una normativa specifica per le manifestazioni popolari che coinvolgono gli equini, ma a partire dal 2009, il Ministero ha emesso ordinanze contingibili ed urgenti per tutelare la salute e l'integrità fisica degli animali impiegati, nonché per garantire la sicurezza dei fantini e degli spettatori. In base a queste ordinanze, il parere del veterinario della ASL territorialmente competente e del tecnico del fondo di gara, entrambi componenti della commissione di vigilanza pubblico spettacolo, diventa indispensabile e vincolante per il rilascio dell'autorizzazione ufficiale allo svolgimento della manifestazione. 

È importante sottolineare la proposta di legge n. 3416 del 20 luglio 2012, "Norme in materia di tutela del cavallo", che cerca di colmare il vuoto normativo riguardante la protezione degli animali utilizzati nelle attività sportive. Il decreto legislativo 36/2021 è stato introdotto per riformare le disposizioni relative agli enti sportivi professionistici e dilettantistici, ma si estende anche al settore delle discipline sportive che coinvolgono gli animali, in particolare i cavalli. Il decreto fornisce una definizione di "cavallo atleta" e prevede una visita di idoneità per garantire la sicurezza degli animali durante l'attività sportiva. Il decreto sottolinea l'obbligo dei detentori degli animali utilizzati in manifestazioni sportive di preservare il loro benessere in termini di alimentazione, cura della salute e custodia, nel rispetto delle loro esigenze etologiche. Inoltre, vi sono divieti e prescrizioni inerenti le modalità di addestramento e di allenamento, l'utilizzo di mezzi o dispositivi coercitivi, le bardature, le ferrature, le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi, delle aree di gara e delle strutture di custodia, nonché dei veicoli per il trasporto. 

È ribadito l'obbligo di un documento d'identità anagrafica e della stipula di una polizza assicurativa per i danni provocati dagli animali a persone diverse dal proprietario, e viene vietata la macellazione o soppressione degli animali non più impiegati in attività sportive, ad eccezione dell'abbattimento umanitario. È vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per reati a danno degli animali previsti dal codice penale. 

Per quanto riguarda il trasporto di equini per finalità non economiche, l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto animali vivi" n. 14 del 27.3.2008 prevede l'obbligo per i proprietari di equini che trasportano gli animali "per conto proprio" di essere inseriti in un registro tenuto presso i servizi veterinari dell'Azienda sanitaria competente. Questi registri riportano le dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dal trasportatore che specificano la natura del trasporto e le generalità e le caratteristiche dei mezzi di trasporto utilizzati. 

Inoltre, il decreto richiama l'attenzione sui reati a danno degli animali previsti nel Titolo IX bis e nell'articolo 727 del codice penale, come ulteriore tutela e protezione degli animali in generale. 

Torna su