Legislazione
Benessere dell’equino nelle attività sportive, ludico-ricreative e nel trasporto
Il d.lgs. 30 dicembre 2001, n. 146 contiene norme di carattere generale sull’attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Tale decreto non si applica agli animali impiegati in competizioni sportive o manifestazioni culturali. In assenza di una normativa speciale sul benessere del cavallo non DPA, assumono particolare rilievo:
- il Codice per la tutela e la gestione degli equidi (2009);
- il protocollo scientifico europeo AWIN.
Il d.lgs. 36/2021 introduce obblighi specifici per i detentori di cavalli atleti, tra cui:
- tutela del benessere;
- obbligo di visita di idoneità;
- divieto di metodi coercitivi e attrezzature lesive;
- obbligo di copertura assicurativa;
- divieto di macellazione o soppressione, salvo abbattimento umanitario.
Il D.M. 8 gennaio 2025 stabilisce requisiti di sicurezza, salute e benessere per i cavalli atleti e per gli equidi impiegati in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, prevedendo controlli veterinari, condizioni di pronto intervento e misure organizzative obbligatorie.
Il D.M. 25 giugno 2025 disciplina in modo dettagliato la visita veterinaria del cavallo atleta, rafforzando il ruolo del medico veterinario nella prevenzione dei rischi sanitari e nel monitoraggio dell’idoneità allo svolgimento dell’attività.
Rispetto al trasporto per finalità non economiche dell’equino non DPA, al di là del rispetto dell’art. 3 del reg. (CE) 1/2005 che fissa principi generale di tutela e protezione degli animali, interviene l’ “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto animali vivi” n° 14 del 27.3.2008.