Le movimentazioni

 

Arrivo in azienda

Quando un animale viene introdotto in azienda l'allevatore deve innanzitutto controllare che il capo sia identificato, ovvero che abbia le marche auricolari applicate correttamente su entrambe le orecchie, che sia munito di Passaporto compilato con i dati corretti relativi all'animale, che il codice individuale riportato coincida con quello stampato sulle marche e sia accompagnato dal Modello 4, conformemente all'allegato IV del D.P.R. 317 del 30 aprile 1996, completo di attestazione sanitaria (parte E) rilasciata dal veterinario della ASL di partenza.

L'allevatore, quindi, provvede ad aggiornare il Passaporto individuale dell'animale, annotando il passaggio di proprietà con l'apposizione del proprio codice aziendale, il proprio codice fiscale, la data di ingresso in stalla e la propria firma.

Gli adempimenti che spettano all'allevatore da questo momento sono l'aggiornamento, entro3 giorni dall'introduzione del capo, del Registro di stalla aziendale annotandovi, oltre ai dati identificativi dell'animale, l'acquisto (lettera A), la data di nascita, la data di ingresso, l'azienda di provenienza e gli estremi del Modello 4 (in corrispondenza delle caselle evidenziate in giallo).

 
Registro di carico e scarico
 
(1) Per gli animali che arrivano in azienda bisogna trascrivere il codice aziendale di provenienza.
(2) Per gli animali che lasciano l'azienda bisogna trascrivere il codice aziendale di destinazione.
(3) Per gli animali provenienti da altri Paesi bisogna indicare il numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti.
(4) Per gli animali morti in azienda bisogna indicare il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti.
 
La comunicazione della movimentazione animale deve essere fatta entro 7 giorni inviando una copia del Modello 4 al Servizio Veterinario della ASL competente, integrata con i dati anagrafici e identificativi dell'animale (utilizzando, ad esempio, una fotocopia del passaporto), oppure, se in possesso di smart-card (certificato di autenticazione), effettuando la registrazione on line del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it
 

Importazione da altri Paesi

L'animale introdotto in allevamento se proviene da un Paese dell'Unione Europea conserva le marche auricolari e il Passaporto rilasciato dalla nazione di origine.

Se invece proviene da un Paese non appartenente alla UE l'animale deve essere rimarcato con le marche auricolari previste dalla normativa comunitaria entro 20 giorni dall'introduzione (eccetto se è destinato direttamente al mattatoio per essere macellato entro 20 giorni dall'importazione). L'animale deve essere inoltre registrato sul Registro di stalla aziendale e nella BDN, come già descritto per il capo nato in azienda, deve essere munito del Passaporto previsto dalla normativa comunitaria, rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL competente.

 

Vendita o trasferimento ad altro allevamento

L'allevatore deve:
  • controllare che l'animale da spedire sia correttamente identificato, ossia munito delle marche auricolari ad entrambe le orecchie e del Passaporto correttamente compilato;
  • compilare i riquadri del Modello 4 di sua competenza, cioè la parte A "Identificazione" e la parte C "Destinazione" (in questo caso il n° di serie progressivo del Modello 4 è assegnato dal Servizio Veterinario);
  • richiedere al Servizio Veterinario la compilazione della parte E "Attestazione Sanitaria", che deve essere vidimata dal Veterinario Ufficiale;
  • far compilare al trasportatore la parte D "Trasportatore";
  • aggiornare il Registro di stalla aziendale, entro 3 giorni dalla partenza del capo dall'azienda, riportando l'uscita dall'allevamento (lettera V), la data di partenza, l'azienda di destinazione e gli estremi del Modello 4 (in corrispondenza delle caselle evidenziate in giallo);
  • inviare o consegnare una copia del Modello 4 al Servizio Veterinario della ASL competente entro7 giorni.

Se l'allevatore è in possesso di smart-card deve effettuare entro 7 giorni la registrazione on line dell'uscita del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it

 
Registro di carico e scarico
 
(1) Per gli animali che arrivano in azienda bisogna trascrivere il codice aziendale di provenienza.
(2) Per gli animali che lasciano l'azienda bisogna trascrivere il codice aziendale di destinazione.
(3) Per gli animali provenienti da altri Paesi bisogna indicare il numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti.
(4) Per gli animali morti in azienda bisogna indicare il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti.
 

Invio al macello

L'allevatore deve:
  • controllare che l'animale da spedire sia correttamente identificato, ossia munito delle marche auricolari ad entrambe le orecchie e del Passaporto correttamente compilato;
  • numerare il Modello 4 e compilare i riquadri di sua competenza, cioè la parte A "Identificazione", la parte B "Dichiarazione per il macello" e la parte C "Destinazione" (in questo caso il n° di serie progressivo del Modello 4 è assegnato dall'allevatore);
  • far compilare al trasportatore la parte D "Trasportatore";
  • aggiornare il Registro di stalla aziendale, entro3 giorni dalla partenza del capo dall'azienda, riportando l'uscita dall'allevamento (lettera V), la data di partenza, il macello di destinazione (Codice macello o Ragione sociale ed Indirizzo) e gli estremi del Modello 4 (in corrispondenza delle caselle evidenziate in giallo);
  • inviare o consegnare una copia del Modello 4 al Servizio Veterinario della ASL competente entro 7 giorni;

Se l'allevatore è in possesso di smart-card deve effettuare entro 7 giorni la registrazione on line dell'uscita del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it

 
Registro di carico e scarico
 
(1) Per gli animali che arrivano in azienda bisogna trascrivere il codice aziendale di provenienza.
(2) Per gli animali che lasciano l'azienda bisogna trascrivere il codice aziendale di destinazione.
(3) Per gli animali provenienti da altri Paesi bisogna indicare il numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti.
(4) Per gli animali morti in azienda bisogna indicare il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti.
 

Morte dell'animale in azienda

L'allevatore deve:
  • comunicare la morte entro 24 ore al Servizio Veterinario della ASL competente, affinché possa effettuare tempestivamente i relativi controlli sull'animale deceduto;
  • compilare il riquadro relativo all'Attestazione di macellazione o decesso, le parti relative alla data del decesso e il luogo, presente sul retro del Passaporto dell'animale che deve essere restituito al Servizio Veterinario della ASL competente;
  • aggiornare il Registro di stalla aziendale, entro 3 giorni dal decesso del capo, riportando la morte (lettera M), la data di morte e il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti (in corrispondenza delle caselle evidenziate in giallo);

Se l'allevatore è in possesso di smart-card deve effettuare entro 7 giorni la registrazione on line del decesso del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito https://anages.izs.it

 
 
© IZSAM Agosto 2016
 
 
 
 
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