Si aggiorna l’elenco delle anagrafi zootecniche attive in banca dati nazionale

 

 

La comunicazione ministeriale, identificabile come Classif: I.5.i.q.1/2021/2 , richiama l’attenzione sull’imminente entrata in vigore di una nuova implementazione del Sistema deputato alla gestione delle anagrafi zootecniche. Tale scadenza era peraltro già stata prevista ed annunciata da normative precedenti.

 

Infatti, a brevissimo termine, anche altre specie cosiddette minori (quantomeno dal punto di vista numerico o strettamente economico-commerciale) acquisiranno pari dignità degli altri animali da reddito grazie all’istituzione e alla regolamentazione delle proprie anagrafi informatizzate.

 

Esattamente come previsto dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, pubblicato in GU n. 89 del 17.04.2018, a partire dal 17 aprile 2021 sono obbligatori gli adempimenti che prevedono che gli OSA interessati, inclusi i commercianti, debbano registrare in BDN le movimentazioni verso allevamenti o stabilimenti di macellazione di conigli, lepri, chiocciole ed altri mammiferi appartenenti all’Ordine Artiodactyla, e precisamente yak, gnu, zebù, cervi, caprioli, camosci, daini, mufloni, stambecchi, antilopi, gazzelle, alci, renne lama, cammelli, dromedari, alpaca, guanaco e vigogna (elenco di cui all’allegato 2 del DM 02.03.2018).

 

Le principali finalità delle istituende nuove anagrafi sono la tutela sanitaria degli animali, la salvaguardia economica delle attività commerciali e la valorizzazione della zootecnia nazionale.

 

Le notizie, quali le  informazioni sullo stato sanitario delle aziende e degli allevamenti,  registrate in BDN, hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale a salvaguardia del consumatore, garantendo l'attuazione del sistema della rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta ad entrare a far parte di tale circuito (Regolamento (CE) 178/2002).

 

Fra le fonti legislative su cui il  Decreto ha costruito le proprie fondamenta figurano il nuovo Regolamento Europeo di Sanità Animale (Regolamento (CE) 2016/429), che all'articolo 109 prevede l'istituzione di una banca dati informatizzata degli animali terrestri allevati o custoditi, e il Decreto del Ministro della Salute 28 giugno 2016, norma che ha introdotto il Modello 4 informatizzato e le sue modalità di utilizzo.

 

Il 01 luglio 2021 è invece la data da cui gli OSA che trattano queste nuove specie sono tenuti a compilare il modello 4 in modalità esclusivamente informatizzata in BDN. Tale compilazione consentirà la registrazione automatica delle movimentazioni nel sistema vetinfo.

 

 

Gli attori responsabili della gestione anche di queste anagrafi, con le operatività e le competenze specificate nell' Allegato 1 del Decreto, sono:

  • il detentore degli animali, "che ha l'obbligo di registrare in Banca Dati Nazionale, direttamente o tramite delegato, le informazioni aggiornate sulle aziende e sulle loro movimentazioni";
  • i responsabili dei mattatoi, cui spetta implementare i dati sugli animali macellati presso i loro stabilimenti;
  • i Servizi Veterinari delle ASL, che attuano la vigilanza per garantire il rispetto dell'applicazione del Decreto, come delle altre anagrafiche animali;
  • il Centro Servizi Nazionale (CSN), istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che elabora e gestisce il sistema informatizzato della BDN;
  • il Ministero della Salute, che organizza a livello centrale l’impianto digitale della BDN e coordina le attività dei Servizi Veterinari locali e regionali  tramite atti di gestione e di indirizzo, e, per la parte di competenza, verifica le attività territoriali connesse all'applicazione del Decreto.

 

Per le specie quali cervidi e camelidi l’identificazione individuale verrà registrata in BDN a seguito della emissione di un ulteriore dispositivo ministeriale che renderà pienamente applicabili sul territorio nazionale le norme, di cui al Regolamento (UE) 2016/429 ed i suoi atti delegati, per la tracciabilità di questi animali.

 

I prototipi di modello 4, per le varie specie animali elencate di nuova introduzione, sono pubblicati in specifica sezione del portale internet www.vetinfo.it, dove saranno a breve consultabili anche le nozioni tecniche inerenti la funzionalità di registrazione delle movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato.

 

Inoltre, con l’occasione  si è inteso comunicare che, entro la fine di marzo c.a., il CSN provvederà a invalidare in BDN tutti gli allevamenti di conigli registrati prima del 2018 per i quali non risulta essere stato effettuato l’aggiornamento previsto, adeguamento già richiesto dal Ministero della Salute con la nota DGSAF 28310 del 14/11/2018, raccomandazione reiterata con la comunicazione  DGSAF 26826 del 23.10.2019.

 

 

 

 

 

FonteVesA

 
 
 

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