Movimenti intracomunitari ed importazioni di equidi

 
 

 

I movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi vivi sono regolamentati dalla Direttiva 2009/156/CE  del Consiglio dell'Unione Europea.

 

Per le movimentazioni all'interno della comunità europea, gli animali:

  • non devono essere tra quelli eliminati nell'ambito di un programma di eradicazione di una malattia infettiva o contagiosa;
  • devono essere identificati mediante un documento previsto dalla Direttiva 90/427/CEE relativa alle norme zootecniche e genealogiche per gli scambi comunitari;
  • non devono provenire da un'azienda oggetto di misure di divieto legate a una malattia infettiva o contagiosa.

In aggiunta, gli equidi registrati in un libro genealogico o suscettibili di esserlo, devono essere sottoposti ad una ispezione 48 ore prima della spedizione e non devono presentare alcun segno di malattia né essere stati a contatto con equidi infetti da malattia contagiosa nei quindici giorni precedenti.

 

Per quanto riguarda il Morbo Coitale Maligno il certificato sanitario di accompagnamento deve specificare che per almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo o possibile contatto con un equide malato, l'animale non ha soggiornato, né ha avuto relazione con equidi, in allevamenti in cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria. Nel caso di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione.

 

Gli equidi, quindi, non devono provenire da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria né devono essere entrati in contatto con gli animali di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria. Per l'Anemia infettiva equina ciò sussiste per il periodo necessario affinché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati a un intervallo di tre mesi.

 

Per le importazioni di animali da paesi terzi il paese esportatore deve figurare in un elenco di paesi autorizzati. Le autorizzazioni sono accordate sulla base della situazione sanitaria nei paesi esportatori e tenendo conto delle garanzie che essi possono fornire in materia di salute e benessere degli animali.

Nello specifico il paese esportatore deve essere indenne da sei mesi da Morbo Coitale Maligno.

 

Introduzione di equidi in Italia dal 2006 al 2010

 
Equidi introdotti in Italia
 

 
 
 
 
 
© IZSAM Agosto 2016
 
 
 
 
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