Anagrafe bovina e bufalina

 

L'Anagrafe bovina e bufalina è costituita dal censimento di tutti gli allevamenti, stalle di sosta, centri genetici, centri di raccolta, mercati e pascoli presenti sul territorio italiano e dai capi in essi detenuti o che vi sono transitati.
Per ognuna di queste strutture il Servizio Veterinario competente per territorio assegna un codice aziendale univoco e attribuisce i codici identificativi individuali che dovranno essere riportati sulle marche apposte su entrambi i padiglioni auricolari dell'animale.
Ogni capo così identificato viene corredato di un "Passaporto" contenente i principali estremi anagrafici (data di nascita, sesso, razza, codice della madre, ecc.) che lo accompagna in ogni spostamento, dall'allevamento di prima identificazione sino allo stabilimento di macellazione.
Sul retro del documento sono riportati tutti i passaggi tra le aziende che il capo effettua in vita, garantendo la completa tracciabilità dell'animale.

È compito del detentore aggiornare, per ogni azienda, un apposito registro di stalla in cui segnalare tutti i movimenti che avvengono nell'allevamento (nascite e acquisti di bovini, cessioni e morti in azienda). Le medesime informazioni devono inoltre essere registrate, entro 7 giorni dallo specifico evento, anche nella BDN. Questa incombenza, di esclusiva responsabilità dell'allevatore, può essere svolta direttamente dal detentore oppure può essere delegata ai Centri di Assistenza Agricola, all'Associazione Italiana Allevatori o al Servizio Veterinario di competenza.

Il sistema informatizzato realizzato dal Centro Servizi Nazionale presso l'Istituto G. Caporale di Teramo richiede che ogni operatore, per poter essere autorizzato ad aggiornare la Banca Dati, venga autenticato attraverso un certificato elettronico.
Il sistema di identificazione e registrazione dei capi bovini e bufalini trova il suo naturale compimento nell'evento di macellazione, notificato alla BDN dal responsabile del mattatoio.
Ogni evento registrato nella Banca Dati Nazionale viene verificato in tempo reale attraverso opportune transazioni attivate in ambiente Internet, ovvero attraverso una cooperazione applicativa tra Sistemi Informativi autonomi con quelle Regioni che hanno inteso dotarsi di una propria Banca Dati Regionale.
Con la Decisione n.153 del 13 febbraio 2006 la Commissione Europea ha formalmente riconosciuto il carattere pienamente operativo della Banca Dati Nazionale.

 
 
© IZSAM Agosto 2016
 
 
 
 
 

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